(Pubblicata nel supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/555 del 28 febbraio 2008 Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunita' e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina, la rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello statuto regionale, nonche' nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore. 2. L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unita' di offerta sociali e socio-sanitarie, funzionali al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 3. La rete delle unita' d'offerta garantisce il diritto alla esigibilita' delle prestazioni sociali e socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.