(Pubblicata  nel  supl.  ord.  al  Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:

Approvata  con  deliberazione del consiglio regionale n. VIII/555 del
28 febbraio 2008

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  presente  legge,  al  fine  di  promuovere  condizioni  di
benessere  e inclusione sociale della persona, della famiglia e della
comunita'  e  di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio
dovute  a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina,
la  rete  delle  unita'  di  offerta  sociali  e socio-sanitarie, nel
rispetto  dei  principi  e dei valori della Costituzione, della Carta
dei   diritti   fondamentali   dell'Unione   europea,  dello  statuto
regionale,   nonche'   nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i
principi  enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro
per  la  realizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) e con le leggi regionali di settore.
   2.  L'insieme  integrato  dei servizi, delle prestazioni, anche di
sostegno  economico,  e  delle  strutture  territoriali, domiciliari,
diurne,  semiresidenziali  e  residenziali  costituisce la rete delle
unita'   di   offerta   sociali   e  socio-sanitarie,  funzionali  al
perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
   3.  La  rete  delle  unita'  d'offerta  garantisce il diritto alla
esigibilita' delle prestazioni sociali e socio-sanitarie comprese nei
livelli  essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalita'
previste dalla legislazione vigente.